BONUS NATALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

 

Verrà erogato con la tredicesima mensilità

 

Tra poco più di un mese i lavoratori dipendenti inizieranno a ricevere il cosiddetto “bonus Natale”. Si tratta di un importo pari a 100 euro al verificarsi di specifici requisiti reddituali e familiari, introdotto dal decreto legge 113/2024, che non essendo assoggettato né a contributi, né a imposte, va direttamente a incrementare il netto dello stipendio del lavoratore.

 

Con la circolare n. 19/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti. Di seguito, una sintesi delle principali novità introdotte per aiutare i lavoratori e le aziende a comprendere al meglio le condizioni e le modalità di accesso, nonché un fac-simile di richiesta del lavoratore.

 

Soggetti beneficiari

Il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri, per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso);

c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del Tuir – con esclusione di quelli indicati nel co. 2, let. a), del medesimo art. 5 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, co. 1 del Tuir.

Non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del Tuir.

 

Limiti e requisiti

Con riferimento al requisito reddituale a), ai fini del calcolo del reddito complessivo occorre considerare l’ammontare del c.d. reddito di riferimento, quindi si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE di cui all’art. 1 del D.L. 201/2011 e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’art. 1, co. da 58 a 62 della L. 197/2022. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Con riferimento alla situazione familiare b), il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:

- ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;

- fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (l’altro genitore è deceduto o l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o il figlio è stato adottato da un solo genitore destinatario del bonus, oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore destinatario del bonus). Nella fattispecie di nucleo familiare c.d. monogenitoriale, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che:

- vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;

- vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;

- vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

Con riferimento all’imposta lorda c), il bonus può essere concesso quando è d’importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, co. 1 del Tuir. Non opera la riduzione dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo dell’anno, prevista dall’art. 1, co. 3 del D.Lgs. 216/2023, in materia di disciplina fiscale del trattamento integrativo. In altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, ossia l’anno 2024.

 

Importo del bonus

L’importo del bonus è erogato una tantum per l’anno 2024, nell’importo pari a 100 euro, riproporzionata al periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024. In particolare, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione, mentre nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico). In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

 

Adempimenti del datore di lavoro

Il sostituto d’imposta pubblico o privato riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore, cui il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo.

In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d’imposta riconosce l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. A tal fine sarà istituito, con apposita risoluzione, il codice tributo da utilizzare per la compensazione.

Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero.

Il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo dell’Irpef. In particolare, è previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio, i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio, quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025, analogamente al lavoratore dipendente che abbia cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 senza percepire il bonus. Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

 

Autocertificazione del lavoratore

Il lavoratore deve richiedere espressamente il bonus al datore di lavoro mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità.

Nella dichiarazione devono essere indicati il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale.

Se il lavoratore ha avuto più datori di lavoro nel 2024, deve presentare la richiesta all’ultimo datore di lavoro, accompagnando la dichiarazione con le certificazioni uniche dei precedenti datori di lavoro.

In caso di più contratti part time, il lavoratore può scegliere uno dei datori di lavoro come erogatore del bonus e dovrà fornirgli tutte le informazioni utili per determinare l’importo (redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro).

L’Agenzia delle Entrate non ha fornito un modello di dichiarazione ufficiale da utilizzare. Si proporne pertanto il seguente fac-simile:

 

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bozza

 

Erogazione dell’indennità una tantum (Bonus 100 euro Natale 2024) prevista dall’art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito in Legge n. 143/2024

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

 

Io sottoscritto/a

Cognome______________________________Nome__________________________________

Nato/a il _____ / ______/ _______ a _______________________________________________

Provincia _______ codice fiscale _______________________

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente presso___________________________________

codice fiscale / partita IVA _______________________

 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76 DPR 445/2000),

 

Dichiaro

sotto la mia responsabilità, con riferimento ai requisiti previsti dall’art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito in Legge n. 143/2024, e dalla circolare dell’Agenzia Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024:

• di conseguire, sulla base delle informazioni in mio possesso al momento del rilascio di questa dichiarazione, per il periodo d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

• di essere consapevole che il diritto all’indennità una tantum (Bonus Natale 2024) è subordinato anche alla presenza di imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, di importo superiore a quello delle detrazioni da lavoro dipendente spettanti (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR);

• di essere consapevole del fatto che il datore di lavoro, nei termini di legge previsti per eseguire il conguaglio, effettuerà il recupero dell’importo del Bonus Natale 2024 qualora venisse superato il limite di 28.000 euro oppure se l’imposta lorda risultasse incapiente rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti;

• di avere, per il periodo d’imposta 2024, il coniuge fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2 del TUIR:

 

Codice fiscale

Cognome e nome

sesso

Luogo nascita e provincia

Data nascita

 

 

 

 

 

 

• di avere, per il periodo d’imposta 2024, i seguenti figli a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2 del TUIR:

 

Codice fiscale

Cognome e nome

sesso

Luogo nascita e provincia

Data nascita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(in alternativa)

• di appartenere ad un nucleo familiare c.d. monogenitoriale sulla base di quanto previsto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024 e di avere, per il periodo d’imposta 2024, i seguenti figli a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2 del TUIR:

 

Codice fiscale

Cognome e nome

sesso

Luogo nascita e provincia

Data nascita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) di avere avuto rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, cessati nel corso del periodo d’imposta 2024 (dei quali si allegano le relative Certificazioni Uniche);

( ) di avere in essere altri contratti di lavoro dipendente part-time:

o dal…………………. al …………………. dal quale deriva un reddito pari a ……………………… euro e un numero di giorni di detrazione da lavoro dipendente pari a …………

o dal…………………. al …………………. dal quale deriva un reddito pari a ……………………… euro e un numero di giorni di detrazione da lavoro dipendente pari a …………

• di non beneficiare dell’indennità una tantum (Bonus Natale 2024) in oggetto relativamente ad

eventuali altri rapporti di lavoro eventualmente in essere;

 

Richiedo

l’erogazione dell’indennità una tantum (Bonus Natale 2024) di cui all’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, convertito in Legge n. 143/2024 e sono consapevole che l’importo del Bonus è parametrato al periodo di lavoro svolto durante il periodo d’imposta 2024.

 

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti ai dati indicati.

 

Allegati:

• Copia del documento d'identità in corso di validità;

( ) Certificazioni Uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro.

 

Data ___________________           Firma del lavoratore _______________________________

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 5 e 7 DEL G.D.P.R. 2016/679

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere già stato/a informato dal Titolare ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di aver già rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 del G.D.P.R. 2016/679. Con firma apposta in calce alla presente il sottoscritto/a dichiara di conoscere i diritti garantiti quale interessato, ai sensi degli artt. 6, 15-21 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, e conferma il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei propri dati personali riportati nella presente scheda per perseguire le finalità già indicate nell’informativa.

Firma ……………………………………………………………

 

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In allegato è anche possibile scaricarne una versione più recente, aggiornata per i conviventi e le unioni civili.  

 

 

04/11/2024

 

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